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Massimali 2010 per disoccupazione, CIGS e mobilità (Circolare INPS n. 18 del 5 febbraio 2010)
L’INPS con Circolare n. 18 del 5 febbraio 2010, aggiorna gli importi dei massimali dei trattamenti di disoccupazione, cassa integrazione e indennità di mobilità.
Come premessa, l’Istituto prende atto di quanto contenuto nell’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, che ha disposto, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, che gli aumenti sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Inoltre, l’articolo 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria per il 2010) ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all’articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 24 di-cembre 2007, n. 247.
Pertanto anche la rivalutazione annuale dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 427/75 avviene ora in tale misura.
Trattamenti di integrazione salariale
Gli importi riguardanti i massimali sono fissati, per l’anno 2010, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente, è pari al 5,84 per cento:
euro 892,96 840,81
euro 1.073,25 1.010,57
Settore edile (intemperie stagionali)
euro 1.071,55 1.008,97
euro 1.287,90 1.212,69
L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in euro 1.931,86.
Indennità di mobilità
Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2009, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti:
euro 892,96 840,81
euro 1.073,25 1.010,57
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
L’importo, per effetto della nuova norma citata in introduzione, passa per l’anno 2010 a euro 583,84 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a euro 549,74.
Indennità ordinaria di disoccupazione
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro 892,96 ed a euro 1.073,25.
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2009, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno 2009 (euro 886,31 ed euro 1.065,26).