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La Manovra sulle pensioni

Legge 122/2010 (Manovra correttiva)-circolare INPS 126/2010
La legge n. 122 del 2010, di conversione del decreto legge n. 78 del 2010, ha introdotto un nuovo meccanismo di accesso alle prestazioni pensionistiche.
L’Inps, con questa circolare, fornisce alcuni importanti chiarimenti, lasciando ancora insoluti altri aspetti non trascurabili.
Le modifiche apportate non sono banali ma minano alle fondamenta il nostro sistema previdenziale……

LE MODIFICHE IN SINTESI:
FINESTRA MOBILE E PERSONALE PER PENSIONI DI VECCHIAIA E ANZIANITA’ (12 e 18 mesi dal requisito)MOBILE E PERSONALE PER LE PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE (18 mesi)I LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA’ SOLO DA IMPRESE DEL SUDETA’ PENSIONABILE DONNE PUBBLICO IMPIEGO: DAL 2012 A 65 ANNI.AUTOMATICO ETA’ PENSIONABILE ( per tutti)LA GRATUITA’ DEI TRASFERIMENTI DEGLI SPEZZONI DI CONTRIBUTI VERSO INPS

Destinatari delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.1.2011:
ai soggetti che maturano il requisito d’accesso alla pensione di vecchiaia(65 anni per gli uomini, 60 per le donne, per il settore privato; 61 per le lavoratrici nel pubblico impiego);soggetti che maturano il requisito d’accesso per la pensione di anzianità, così come previsto dalla legge 243/2004 e successive integrazioni (accesso con 40 anni di anzianità contributiva o con il meccanismo delle “quote”);
ai soggetti che maturano il diritto all’accesso di pensione di vecchiaia con l’età previste dagli specifici ordinamenti (ad esempio per talune tipologie di lavoratori dello sport e spettacolo).


L’Istituto precisa inoltre che le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi a partire dal 1.1.2011, rimanendo esclusi i lavoratori che a tale data abbiano maturato i predetti requisiti, anche se le finestre d’accesso si riferiscono all’anno 2011.


Sono escluse dall’applicazione della nuova disciplina le donne che optano per il calcolo contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 243/2004, poiché nella nuova disposizione si fa riferimento espresso all’accesso a pensione di anzianità ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge 243/2004.



Le nuove decorrenze

Le nuove decorrenze prevedono che:
coloro che conseguono il diritto a pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti e dei Fondi esclusivi e sostitutivi accederanno a pensione trascorsi
12 mesi dalla maturazione del diritto;che conseguono il diritto a pensione a carico delle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti accederanno a pensione trascorsi 18 mesi.
Per la Gestione Separata, per espressa previsione di norma, si applica la finestra prevista per gli altri lavoratori autonomi (18 mesi), non rilevando più l’iscrizione o non iscrizione, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica.
Non è prevista alcuna deroga per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 1 marzo 2004 (termine esteso successivamente al 20 luglio 2007 dalla legge 247/2007). Si potrà beneficiare del previgente sistema di finestre solo qualora siano maturati i requisiti entro il 31.12.2010.


Le deroghe

Sono soggetti derogati alle nuove disposizioni:
i lavoratori dipendenti che hanno in corso il preavviso alla data del 30.6.2010, con conseguimento del diritto a pensione alla cessazione del rapporto di lavoro (l’Inps specifica che la condizione di lavoratore in preavviso deve essere certificata dal datore di lavoro);lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento dell’attività lavorativa per il raggiungimento del limite d’età;
Inoltre, nel limite massimo delle 10.000 unità:
i lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi stipulati al 30.4.2010, e che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di cui all’art. 7, comma 2, legge 223/91 (si tratta dei lavoratori collocati in mobilità nelle aree del Mezzogiorno)
i lavoratori collocati in mobilità lunga, sulla base di accordi stipulati al 30.4.2010;lavoratori che, al 31.5.2010 (data di entrata in vigore del decreto), sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (ad. esempio, i titolari di assegno straordinario del settore credito).


Per i lavoratori collocati in mobilità, viene specificato che:
il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità deve essere verificato al 31.5.2010; eventuali sospensioni della percezione dell’indennità di mobilità (ad esempio, sospensione per contratto a tempo determinato) successive al 31.5.2010 non potranno essere considerate come utili ai fini del prolungamento del periodo di fruizione;
l’Inps provvederà al monitoraggio sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensione presentate dai lavoratori che intendono avvalersi del regime di decorrenze previgente;
superato il plafond delle 10.000 domande di pensione, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensione.
Nella circolare viene comunque specificato che saranno dettate indicazioni circa i tempi e le modalità del monitoraggio.


La totalizzazione

Ai trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione si applica la decorrenza prevista per i lavoratori autonomi (18 mesi). In caso di pensione ai superstiti (pensione indiretta derivante da totalizzazione) il trattamento decorre dal primo giorno successivo a quello di decesso del dante causa; in caso di inabilità, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La nuova disposizione si applica ai soggetti che maturano il diritto alle prestazione a decorrere dal
1.1.2011.


Pensione di vecchiaia per le donne iscritte all’INPDAP

Donne Pubblico Impiego:a decorrere dal 1 gennaio 2012 l’età pensionabile per le donne del pubblico impiego è elevata da 61 a 65 anni.

Nuove norme di innalzamento dell’età pensionabile dal 2015
A decorrere dal 1 gennaio 2015 è previsto l’adeguamento automatico agli incrementi delle aspettative di vita dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, sia contributive che retributive, legate all’età come: pensioni di vecchiaia, di anzianità legata alle quote dove è prevista una età minima di accesso, di Assegno Sociale
Età e quote saranno incrementate in misura pari all’aumento dell’aspettativa di vita registrate dall’Istat nel triennio di riferimento.
L’adeguamento riguarderà tutti i lavoratori privati e pubblici.
Questa è una
grave “Riforma epocale” che stravolge ogni diritto legato al versamento della contribuzione: in Italia dal 2015 non si avrà più alcuna certezza sull’età pensionabile.






Novità in materia di ricongiunzione e trasferimento dei contributi

A decorrere dal 1.7.2010 le domande di ricongiunzione presso il FPLD dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’AGO avverrà a titolo oneroso, analogamente a quanto previsto per la ricongiunzione presso il FPLD dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Inoltre, è abrogata, a decorrere dal 31.7.2010, la legge 322/58.

La legge in questione ha apportato poi modifiche anche all’art. 2 legge 29/79 per quel che riguarda i criteri di determinazione della riserva matematica per tale forma di ricongiunzione (da Inps verso forme di previdenza esclusive o sostitutive).
Per le domande presentate a decorrere dal
31.7.2010, si dovrà far riferimento ai coefficienti previsti dalla legge 1338/62, già utilizzati per la costituzione della rendita vitalizia.

Nell’ambito della previdenza Inps, tale forma di ricongiunzione è utilizzata per ricongiungere i periodi contributivi versati nell’Ago, presso il Fondo Ferrovie dello Stato.

Fondi speciali
La nuova disciplina relativa alle decorrenze si applica anche ai Fondi speciali; l’unica eccezione prevista è per gli iscritti al Fondo Clero, che continuano a conseguire la pensione dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del requisito.

A decorrere dal 1.7.2010 sono abrogati inoltre:
1) l’art. 3, comma 14, del decreto legislativo 562/1996 che disciplinava il trasferimento gratuito in AGO delle posizioni contributive dal Fondo elettrici;
2) l’art. 28 della legge 1450/1956 che, analogamente, consentiva il trasferimento gratuito in AGO delle posizioni dal Fondo Telefonici.
Pertanto, con effetto dal 1.7.2010, il trasferimento delle posizioni dai suddetti fondi al FPLD potrà avvenire solo ai sensi dell’art. 1 della legge 29/79 e, quindi, solo a titolo oneroso.
Anche il trasferimento della posizione dal Fondo Ferrovie (che è, come è noto, un Fondo esclusivo gestito dall’Inps) al FPLD non potrà più avvenire gratuitamente ma a titolo oneroso, essendo stato abrogato l’art. 124 del Dpr 1092/73.

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