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2-11-2010
La Cgil del Molise, insieme alla Fisac Cgil, a seguito dell’iniziativa “sospensione rate mutuo”, nell’ambito dell’iniziativa del progetto Piano Famiglie promosso dall’ABI, comunica che è ancora possibile chiedere, alla Banca presso la quale si intrattiene il rapporto di conto corrente sul quale vengono addebitate le rate di mutuo ipotecario, l’adesione al Piano sopra citato da parte della clientela interessata alla sospensione del predetto mutuo.
L’iniziativa ha lo scopo di attuare interventi a favore delle “Famiglie” che, a causa della situazione congiunturale, presentano un profilo reddituale differente rispetto a quello osservato in fase di erogazione, al fine di permettere il superamento della situazione contingente di difficoltà.
Le caratteristiche principali delle iniziative prevedono:
la sospensione dell’addebito dei pagamenti per 12 mesi, non prorogabili, del mutuo (sospensione dell’intera rata o sospensione della sola quota capitale);’assunzione dell’impegno da parte del cliente al pagamento del piano di ammortamento originario una volta terminato il periodo di sospensione del finanziamento.
Rientrano nel target di tale iniziativa i clienti intestatari di mutui di importo non superiore a 150 mila euro, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca su immobili residenziali e destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto).
I mutui devono essere stati erogati a persone fisiche con reddito imponibile massimo pari a 40.000 euro (intestatario che ha subito l’evento) con:
nessuna rata scaduta;rate mensili scadute e non pagate;rate trimestrali scadute e non pagate;rata semestrale scaduta e non pagata;
La richiesta di sospensione può essere presentata solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi di seguito indicati , con riferimento ad almeno uno dei cointestatari:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore per giusta causa;dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409 (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzioni consensuali, di recesso datoriale per giusta causa.o insorgenza di condizioni di non autosufficienza, tali da classificare il cliente quale portatore di handicap grave (art.3 coma 3 legge 5 febbraio 1992 n.104) ovvero invalido civile ( dall80% al 100%)del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro o riduzione di orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito ( cassa integrazione guadagni – cig - cassa integrazione guadagni straordinaria – cigs - altre misure di sostegno del reddito, come detto C.D. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).
Gli eventi di cui sopra devono necessariamente precedere l’eventuale insolvenza del cliente.
L’arco temporale entro il quale devono verificare i suddetti eventi è compreso tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010.
La richiesta di sospensione può essere inoltrata presso la propria Banca dal 1 febbraio 2010 al 31 gennaio 2011.
Sono inclusi nell’iniziativa:
Mutui cartoralizzati e oggetto di operazioni di covered bond;di operazioni di portabilità;
Sono esclusi i Muti:
Con ritardo di pagamento nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi al momento della prestazione della domanda da parte del Mutuatario ovvero i quali sia intervenuta la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esclusiva sull’immobile ipotecato;ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni qualora , tale ritardo si sia verificato prima dell’evento;durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni;fruiscono di agevolazioni pubbliche ( contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);tasso variabile, rata fissa, durata variabile (cioè a rata costate);i quali sia stata stipulata un assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi previsti, purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;cui intestatario abbia già usufruito – per lo stesso muto- di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca o per una delle misure pubbliche esistenti (Nazionali/Locali).
2-8-2010
COMUNICATO STAMPA
Ancora una rapina, questa volta a danno della Banca Popolare di Puglia e Basilicata ubicata in Piazza Aldo Moro , 13 a Pozzilli in provincia di Isernia avvenuta il 30/07/2010 alle ore 13,15 circa.
Ufficio Stampa
Cgil Molise